PIATTAFORMA FASSID CCNL 2019-2021: Costituzione Gruppo di Lavoro Lavoro Fassid
Si è tenuta la prima riunione dei componenti indicati dalla nostra Federazione per l’elaborazione della nostra piattaforma contrattuale da presentare al tavolo delle trattative. La nostra organizzazione (Di Turi/Console) ha da tempo presentato alcuni punti che, a nostro parere, dovranno entrare nella piattaforma federale per poi essere valutati anche dalle altre organizzazioni rappresentative della dirigenza sanitaria.
Ad ogni buon conto si riportano di seguito le proposte Sinafo che saranno, in questo arco temporale, oggetto di confronto con le altre organizzazioni che aderiscono a Fassid:
Estensione indennità di specificità medica alla Dirigenza Sanitaria.
Difficoltà applicativa circa la permeabilità degli incarichi, con conseguente necessità/obbligatorietà di specificare la qualificazione dell’incarico (professionale o di gestione )
Individuazione specifica ed ex ante dei requisiti per l’incarico di altissima professionalità, nonché della percentuale cui attribuire il medesimo incarico a personale della dirigenza sanitaria non medica.
Perentorietà dei termini sulle sostituzioni, ex art. 22, con previsione della rotazione.
Equiparazione dei Co.co.co. e Co.co.pro. ai contratti a tempo determinato ed indeterminato, in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio (vedi parere struttura legale)
Discussione sulla possibilità di un turno di 12 ore previsto dall’art. 24, comma 8, lett. f.
Vulnus art, 27, comma 6 che, nel chiarire come la pronta disponibilità abbia durata di dodici ore e che non possano essere programmati più di 10 turni mensili, utilizza, ancora una volta, la formula “di regola”.
L’art. 54, in tema di mobilità, al punto f) lascia numerosi dubbi affermando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’Azienda o Ente di appartenenza
Puntuale disciplina in ordine al rinnovo dell’incarico alla scadenza dello stesso e in presenza di valutazione positiva, prevedendo contrattualmente l’automatismo.
Tutela assicurativa e colpa grave. La questione si pone nel momento in cui le assicurazioni, secondo il recente dispositivo legislativo in tema di obbligatorietà della tutela assicurativa, potranno liquidare il danno solo in presenza dell’assolvimento dei crediti formativi ( 70% ) da parte del dirigente. Per questa problematica il tavolo contrattuale dovrà rivedere le norme del CCNL che riguardano l’acquisizione dei crediti formativi rimodulandoli e riallineandoli a quanto previsto dal predetto dispositivo.